+Articolo 13 10.

Articolo 13 10.

Il fabbricante che abbia immesso sul mercato versioni successive sostanzialmente modificate di un software può garantire la conformità al requisito essenziale di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II, punto 2, solo per l’ultima versione immessa sul mercato, a condizione che gli utilizzatori delle versioni precedentemente immesse sul mercato abbiano accesso gratuito all’ultima versione immessa sul mercato e non debbano sostenere costi aggiuntivi per adeguare l’ambiente hardware e software in cui utilizzano la versione originale del prodotto.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito