+Articolo 13 12.

Articolo 13 12.

Prima di immettere un prodotto con elementi digitali sul mercato, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all’articolo 31.

Essi seguono o fanno eseguire le procedure di valutazione della conformità prescelte di cui all’articolo 32.

Se tale procedura di valutazione della conformità dimostra la conformità del prodotto con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e dei processi messi in atto dal fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE conformemente all’articolo 28 e appongono la marcatura CE conformemente all’articolo 30.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito