+Articolo 13 14.

Articolo 13 14.

I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i prodotti con elementi digitali fabbricati nell’ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. I fabbricanti tengono adeguatamente conto delle modifiche del processo di sviluppo e di produzione o della progettazione o delle caratteristiche del prodotto con elementi digitali, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza o delle specifiche comuni di cui all’articolo 27 con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del prodotto con elementi digitali o mediante applicazione delle quali tale conformità è verificata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito