+Articolo 13 15.
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Articolo 13 15.
I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti con elementi digitali rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora ciò non sia possibile, che tali informazioni siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto con elementi digitali.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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