+Articolo 13 22.
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Articolo 13 22.
I fabbricanti, su richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, forniscono a tale autorità, in una lingua che può essere facilmente compresa da quest’ultima, tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con elementi digitali e dei processi messi in atto dal fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi misura adottata per eliminare i rischi di cibersicurezza presentati dal prodotto con elementi digitali che hanno immesso sul mercato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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