+Articolo 13 22.

Articolo 13 22.

I fabbricanti, su richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, forniscono a tale autorità, in una lingua che può essere facilmente compresa da quest’ultima, tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con elementi digitali e dei processi messi in atto dal fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi misura adottata per eliminare i rischi di cibersicurezza presentati dal prodotto con elementi digitali che hanno immesso sul mercato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito