+Articolo 13 23.
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Articolo 13 23.
Il fabbricante che cessa l’attività e di conseguenza non è in grado di conformarsi al presente regolamento informa, prima che la cessazione dell’attività abbia effetto, le autorità di vigilanza del mercato competenti, nonché, con ogni mezzo disponibile e nella misura del possibile, gli utilizzatori dei prodotti pertinenti con elementi digitali interessati immessi sul mercato, dell’imminente cessazione dell’attività.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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