+Articolo 13 24.
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Articolo 13 24.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione che tengano conto delle norme e delle migliori pratiche europee o internazionali, specificare il formato e gli elementi della distinta base del software di cui all’allegato I, parte II, punto 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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