+Articolo 14 8.

Articolo 14 8.

Dal momento in cui è venuto a conoscenza di una vulnerabilità attivamente sfruttata o di un incidente grave avente un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali, il fabbricante informa gli utilizzatori interessati del prodotto con elementi digitali e, se del caso, tutti gli utilizzatori, di tale vulnerabilità o incidente e, se necessario, di qualsiasi attenuazione dei rischi e misure correttive che gli utilizzatori possono adottare per attenuare l’impatto di tale vulnerabilità o incidente, se del caso in un formato strutturato, leggibile da un dispositivo automatico e che possa essere facilmente elaborato automaticamente. Se il fabbricante non informa tempestivamente gli utilizzatori del prodotto con elementi digitali, i CSIRT designati come coordinatori che hanno ricevuto la notifica possono fornire tali informazioni agli utilizzatori se ritenuto proporzionato e necessario per prevenire o attenuare l’impatto di tale vulnerabilità o incidente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito