+Articolo 14 10.

Articolo 14 10.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il formato e le procedure di trasmissione delle notifiche di cui al presente articolo, nonché agli articoli 15 e 16. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2. La Commissione coopera con la rete di CSIRT e con l’ENISA nella preparazione del progetto di atto delegato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito