+Articolo 15 1.
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Articolo 15 1.
I fabbricanti e altre persone fisiche o giuridiche possono notificare a un CSIRT designato come coordinatore o all’ENISA, su base volontaria, qualsiasi vulnerabilità contenuta in un prodotto con elementi digitali nonché le minacce informatiche che potrebbero incidere sul profilo di rischio di un prodotto con elementi digitali.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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