+Articolo 15 1.

Articolo 15 1.

I fabbricanti e altre persone fisiche o giuridiche possono notificare a un CSIRT designato come coordinatore o all’ENISA, su base volontaria, qualsiasi vulnerabilità contenuta in un prodotto con elementi digitali nonché le minacce informatiche che potrebbero incidere sul profilo di rischio di un prodotto con elementi digitali.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito