+Articolo 16 3.

Articolo 16 3.

Dopo aver ricevuto la notifica di una vulnerabilità attivamente sfruttata in un prodotto con elementi digitali o di un incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza di un prodotto con elementi digitali, i CSIRT designati come coordinatori forniscono alle autorità di vigilanza del mercato dei rispettivi Stati membri le informazioni notificate necessarie alle autorità di vigilanza del mercato per adempiere ai loro obblighi a norma del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito