+Articolo 16 3.
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Articolo 16 3.
Dopo aver ricevuto la notifica di una vulnerabilità attivamente sfruttata in un prodotto con elementi digitali o di un incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza di un prodotto con elementi digitali, i CSIRT designati come coordinatori forniscono alle autorità di vigilanza del mercato dei rispettivi Stati membri le informazioni notificate necessarie alle autorità di vigilanza del mercato per adempiere ai loro obblighi a norma del presente regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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