+Articolo 16 4.
|
Articolo 16 4.
L’ENISA adotta misure adeguate e proporzionate dal punto di vista tecnico, operativo e organizzativo per gestire i rischi posti alla sicurezza della piattaforma unica di segnalazione e alle informazioni trasmesse o diffuse attraverso la stessa. Essa notifica senza indebito ritardo alla rete di CSIRT e alla Commissione qualsiasi incidente di sicurezza che incida sulla piattaforma unica di segnalazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|