+Articolo 16 5.
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Articolo 16 5.
L’ENISA, in cooperazione con la rete di CSIRT, fornisce e attua specifiche sulle misure tecniche, operative e organizzative relative all’istituzione, alla manutenzione e al funzionamento sicuro della piattaforma unica di segnalazione di cui al paragrafo 1, comprese almeno le disposizioni in materia di sicurezza relative all’istituzione, al funzionamento e alla manutenzione della piattaforma unica di segnalazione, nonché i terminali per la notifica elettronica istituiti dai CSIRT designati come coordinatori a livello nazionale e dall’ENISA a livello di Unione, compresi gli aspetti procedurali per garantire che, qualora per una vulnerabilità notificata non siano disponibili misure correttive o di attenuazione, le informazioni su tale vulnerabilità siano condivise nel rispetto di rigorosi protocolli di sicurezza e in funzione della necessità di conoscere.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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