+Articolo 16 6.
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Articolo 16 6.
Qualora un CSIRT designato come coordinatore sia stato informato di una vulnerabilità attivamente sfruttata nell’ambito di una procedura di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, il CSIRT designato come coordinatore che ha ricevuto per primo la notifica può ritardare la diffusione della notifica in questione attraverso la piattaforma unica di segnalazione sulla base di motivi giustificati legati alla cibersicurezza per un periodo non superiore a quello strettamente necessario e fino a quando non sia stato dato il consenso alla divulgazione dalle parti coinvolte nella divulgazione coordinata delle vulnerabilità. Tale requisito non impedisce ai fabbricanti di notificare tale vulnerabilità su base volontaria secondo la procedura di cui al presente articolo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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