+Articolo 17 1.

Articolo 17 1.

L’ENISA può trasmettere alla rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe), istituita a norma dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2022/2555, le informazioni notificate a norma dell’articolo 14, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento se tali informazioni sono pertinenti per la gestione coordinata degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala a livello operativo. Al fine di determinare tale pertinenza, l’ENISA può prendere in considerazione le analisi tecniche effettuate dalla rete di CSIRT, se disponibili.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito