+Articolo 17 1.
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Articolo 17 1.
L’ENISA può trasmettere alla rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe), istituita a norma dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2022/2555, le informazioni notificate a norma dell’articolo 14, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento se tali informazioni sono pertinenti per la gestione coordinata degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala a livello operativo. Al fine di determinare tale pertinenza, l’ENISA può prendere in considerazione le analisi tecniche effettuate dalla rete di CSIRT, se disponibili.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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