+Articolo 17 3.

Articolo 17 3.

L’ENISA, sulla base delle notifiche ricevute a norma dell’articolo 14, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento elabora, ogni 24 mesi, una relazione tecnica sulle tendenze emergenti in materia di rischi di cibersicurezza nei prodotti con elementi digitali e la presenta al gruppo di cooperazione istituito dall’articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2555. La prima relazione di questo tipo è presentata entro 24 mesi dalla data di applicazione degli obblighi stabiliti all’articolo 14, paragrafi 1 e 3. L’ENISA integra le informazioni pertinenti tratte dalle sue relazioni tecniche nella sua relazione sullo stato della cibersicurezza nell’Unione, presentata a norma dell’articolo 18 della direttiva (UE) 2022/2555.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito