+Articolo 17 5.
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Articolo 17 5.
Dopo la messa a disposizione di un aggiornamento di sicurezza o l’adozione di un’altra forma di misure correttive o di attenuazione, l’ENISA, d’intesa con il fabbricante del prodotto con elementi digitali interessato, aggiunge la vulnerabilità notificata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, o dell’articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento alla banca dati europea delle vulnerabilità istituita a norma dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2022/2555.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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