+Articolo 17 5.

Articolo 17 5.

Dopo la messa a disposizione di un aggiornamento di sicurezza o l’adozione di un’altra forma di misure correttive o di attenuazione, l’ENISA, d’intesa con il fabbricante del prodotto con elementi digitali interessato, aggiunge la vulnerabilità notificata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, o dell’articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento alla banca dati europea delle vulnerabilità istituita a norma dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2022/2555.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito