+Articolo 19 5.

Articolo 19 5.

Gli importatori che hanno la certezza o hanno motivo di credere che un prodotto con elementi digitali che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per far sì che tale prodotto con elementi digitali sia reso conforme al presente regolamento, oppure, se del caso, per ritirare o richiamare il prodotto.

Quando vengono a conoscenza di una vulnerabilità nel prodotto con elementi digitali, gli importatori ne informano il fabbricante senza indebito ritardo. Inoltre, se il prodotto con elementi digitali presenta un rischio di cibersicurezza significativo, gli importatori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto con elementi digitali, dando in particolare informazioni dettagliate sulla non conformità e su eventuali misure correttive adottate.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito