+Articolo 19 8.

Articolo 19 8.

Qualora venga a conoscenza del fatto che il fabbricante di un prodotto con elementi digitali ha cessato l’attività e di conseguenza non è in grado di rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, l’importatore di tale prodotto ne informa le autorità di vigilanza del mercato competenti nonché, con qualsiasi mezzo disponibile e nella misura del possibile, gli utilizzatori dei prodotti con elementi digitali immessi sul mercato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito