+Articolo 20 3.

Articolo 20 3.

Se un distributore ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto con elementi digitali o i processi messi in atto dal fabbricante non siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, il distributore non mette il prodotto con elementi digitali a disposizione sul mercato fino a quando il prodotto o i processi messi in atto dal fabbricante non siano stati resi conformi al presente regolamento. Inoltre, quando il prodotto con elementi digitali presenta un rischio di cibersicurezza significativo, il distributore ne informa, senza indebito ritardo, il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito