+Articolo 20 5.

Articolo 20 5.

A seguito di una richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, i distributori forniscono, in formato cartaceo o elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con elementi digitali e dei processi messi in atto dal suo fabbricante al presente regolamento in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi misura adottata per eliminare i rischi di cibersicurezza presentati da un prodotto con elementi digitali da essi messo a disposizione sul mercato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito