+Articolo 24 1.
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Articolo 24 1.
I gestori di software open source mettono in atto e documentano in modo verificabile una politica in materia di cibersicurezza per promuovere lo sviluppo di un prodotto con elementi digitali sicuro nonché una gestione efficace delle vulnerabilità da parte degli sviluppatori di tale prodotto. Tale politica promuove inoltre la segnalazione volontaria di vulnerabilità di cui all’articolo 15 da parte degli sviluppatori di tale prodotto e tiene conto della natura specifica del software open source e delle disposizioni giuridiche e organizzative cui è soggetto. La politica include, in particolare, aspetti relativi alla documentazione, al trattamento e alla correzione delle vulnerabilità e promuove la condivisione di informazioni relative alle vulnerabilità individuate nell’ambito della comunità open source.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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