+Articolo 24 2.
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Articolo 24 2.
I gestori di software open source cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, al fine di attenuare i rischi di cibersicurezza presentati da un prodotto con elementi digitali che si qualificano come software liberi e open source. A seguito di una richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, i gestori di software open source forniscono a tale autorità, in una lingua che possa essere facilmente compresa da quest’ultima, la documentazione di cui al paragrafo 1, in formato cartaceo o elettronico.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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