+Articolo 24 2.

Articolo 24 2.

I gestori di software open source cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, al fine di attenuare i rischi di cibersicurezza presentati da un prodotto con elementi digitali che si qualificano come software liberi e open source.

A seguito di una richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, i gestori di software open source forniscono a tale autorità, in una lingua che possa essere facilmente compresa da quest’ultima, la documentazione di cui al paragrafo 1, in formato cartaceo o elettronico.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito