+Articolo 27 9.
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Articolo 27 9.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 61 del presente regolamento per integrare il presente regolamento specificando i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza adottati a norma del regolamento (UE) 2019/881 che possono essere utilizzati per dimostrare la conformità dei prodotti con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza o a parti di essi di cui all’allegato I del presente regolamento. Inoltre l’emissione di un certificato europeo di cibersicurezza rilasciato nell’ambito di tali sistemi con un livello di affidabilità almeno «sostanziale» sopprime l’obbligo per un fabbricante di effettuare una valutazione della conformità da parte di terzi per i requisiti corrispondenti, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b), e dall’articolo 32, paragrafo 3), lettere a) e b), del presente regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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