+Articolo 30 1.
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Articolo 30 1.
La marcatura CE è apposta sul prodotto con elementi digitali in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o la natura del prodotto con elementi digitali non lo consenta, essa è apposta sull’imballaggio e sulla dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 28 che accompagna il prodotto con elementi digitali. Per i prodotti con elementi digitali sotto forma di software, la marcatura CE è apposta sulla dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 28 o sul sito web che accompagna il prodotto software. In quest’ultimo caso, la sezione pertinente del sito web è facilmente e direttamente accessibile ai consumatori.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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