+Articolo 30 6.
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Articolo 30 6.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire specifiche tecniche per le etichette, i pittogrammi o qualsiasi altro marchio relativo alla sicurezza dei prodotti con elementi digitali, i loro periodi di assistenza e meccanismi per promuoverne l’uso, nonché per sensibilizzare il pubblico in merito alla sicurezza dei prodotti con elementi digitali. Nell’elaborare i progetti di atti di esecuzione, la Commissione consulta i portatori di interessi pertinenti e, laddove sia stato già stabilito a norma dell’articolo 52, paragrafo 15, l’ADCO. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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