+Articolo 30 6.

Articolo 30 6.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire specifiche tecniche per le etichette, i pittogrammi o qualsiasi altro marchio relativo alla sicurezza dei prodotti con elementi digitali, i loro periodi di assistenza e meccanismi per promuoverne l’uso, nonché per sensibilizzare il pubblico in merito alla sicurezza dei prodotti con elementi digitali. Nell’elaborare i progetti di atti di esecuzione, la Commissione consulta i portatori di interessi pertinenti e, laddove sia stato già stabilito a norma dell’articolo 52, paragrafo 15, l’ADCO. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito