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+Articolo 33 1. |
Articolo 33 1.Gli Stati membri intraprendono, se del caso, le azioni seguenti, adattate alle esigenze delle microimprese e delle piccole imprese:
a)
organizzano attività specifiche di sensibilizzazione e formazione circa l’applicazione del presente regolamento;
b)
istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le microimprese e le piccole imprese e, se del caso, con le autorità pubbliche locali per fornire consulenza e rispondere alle domande sull’attuazione del presente regolamento;
c)
sostengono le attività di prova e di valutazione della conformità, se del caso anche con il sostegno del Centro europeo di competenza per la cibersicurezza. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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