+Articolo 33 1.

Articolo 33 1.

Gli Stati membri intraprendono, se del caso, le azioni seguenti, adattate alle esigenze delle microimprese e delle piccole imprese:

a) 

organizzano attività specifiche di sensibilizzazione e formazione circa l’applicazione del presente regolamento;

b) 

istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le microimprese e le piccole imprese e, se del caso, con le autorità pubbliche locali per fornire consulenza e rispondere alle domande sull’attuazione del presente regolamento;

c) 

sostengono le attività di prova e di valutazione della conformità, se del caso anche con il sostegno del Centro europeo di competenza per la cibersicurezza.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito