+Articolo 33 5.

Articolo 33 5.

Le microimprese e le piccole imprese possono fornire tutti gli elementi della documentazione tecnica specificata nell’allegato VII avvalendosi di un formato semplificato. A tal fine la Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, il modulo di documentazione tecnica semplificata destinato alle esigenze delle microimprese e delle piccole imprese, comprese le modalità in cui devono essere forniti gli elementi di cui all’allegato VII. Se una microimpresa o una piccola impresa sceglie di fornire le informazioni di cui all’allegato VII in modo semplificato, utilizza il modulo di cui al presente paragrafo. Gli organismi notificati accettano tale modulo ai fini della valutazione della conformità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito