+Articolo 50 4

Articolo 50 4

4.   Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le sanzioni amministrative o misure di riparazione seguenti per le violazioni del presente regolamento:

a)

emanare un ordine che imponga alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in violazione del presente regolamento e di astenersi dal ripeterlo;

b)

richiedere la cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento che le autorità competenti considerino contrari alle disposizioni del presente regolamento e prevenirne la reiterazione;

c)

adottare qualsiasi tipo di misura, anche di natura pecuniaria, per assicurare che le entità finanziarie continuino a rispettare i requisiti di legge;

d)

chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti di traffico dati detenute dagli operatori di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto di violazioni del presente regolamento e qualora si ritenga che le registrazioni possano essere pertinenti ai fini delle rispettive indagini; nonché

e)

pubblicare comunicazioni pubbliche, comprese dichiarazioni pubbliche, indicanti l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito