+Articolo 49 2.

Articolo 49 2.

Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto gli stessi prodotti con elementi digitali, informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito