+Articolo 49 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
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Articolo 49 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 49 1.

Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica:

a) 

di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

b) 

di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica;

c) 

di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità;

d) 

su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e relative al subappalto.

Articolo 49 2.
Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto gli stessi prodotti con elementi digitali, informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito