+Articolo 52 2.

Articolo 52 2.

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di vigilanza del mercato al fine di garantire l’efficace attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono designare un’autorità già esistente o una nuova autorità che agisca come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito