+Articolo 52 2.
|
Articolo 52 2.
Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di vigilanza del mercato al fine di garantire l’efficace attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono designare un’autorità già esistente o una nuova autorità che agisca come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|