+Articolo 54 4.

Articolo 54 4.

L’operatore economico garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti con elementi digitali interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito