+Articolo 56 6.

Articolo 56 6.

La Commissione comunica immediatamente gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 all’operatore o agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano senza indugio tali atti di esecuzione e ne informano la Commissione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito