+Articolo 57 3.
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Articolo 57 3.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente i dati necessari all’identificazione dei prodotti con elementi digitali interessati, l’origine e la catena di approvvigionamento di tali prodotti, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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