+Articolo 57 3.

Articolo 57 3.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente i dati necessari all’identificazione dei prodotti con elementi digitali interessati, l’origine e la catena di approvvigionamento di tali prodotti, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito