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+Articolo 57 4. |
Articolo 57 4.La Commissione avvia senza indugio consultazioni con gli Stati membri e l’operatore economico interessato e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, all’occorrenza, misure appropriate.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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