+Articolo 57 9.
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Articolo 57 9.
Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per decidere in merito alle misure correttive o restrittive a livello dell’Unione, tra cui imporre di ritirare dal mercato o di richiamare i prodotti con elementi digitali interessati, entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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