+Articolo 53 Obblighi di notifica

Articolo 53 Obblighi di notifica

Articolo 53

Obblighi di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione, all’ESMA, all’ABE e all’EIOPA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro il 17 gennaio 2025. Gli Stati membri notificano senza indebito ritardo alla Commissione, all’ESMA, all’ABE e all’EIOPA tutte le successive modifiche.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito