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+Articolo 59 4. |
Articolo 59 4.Un’autorità di vigilanza del mercato ha facoltà di utilizzare qualsivoglia informazione ottenuta come risultato delle attività congiunte svolte nell’ambito di un’indagine da essa condotta.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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