+Articolo 59 Attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato
---+Articolo 59 1.
---+Articolo 59 2.
---+Articolo 59 3.
---+Articolo 59 4.
---+Articolo 59 5.
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Articolo 59 Attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 59 1.
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Le autorità di vigilanza del mercato possono stipulare accordi con altre autorità competenti per la realizzazione di attività congiunte volte a garantire la cibersicurezza e la tutela dei consumatori in relazione a specifici prodotti con elementi digitali immessi sul mercato o messi a disposizione sul mercato, in particolare i prodotti con elementi digitali che spesso presentano rischi di cibersicurezza.
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Articolo 59 2.
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La Commissione o l’ENISA propongono attività congiunte di verifica della conformità al presente regolamento che saranno svolte dalle autorità di vigilanza del mercato sulla base di indicazioni o informazioni riguardanti la potenziale non conformità, in diversi Stati membri, di prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai requisiti stabiliti da quest’ultimo.
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Articolo 59 3.
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Le autorità di vigilanza del mercato e, se del caso, la Commissione garantiscono che l’accordo sullo svolgimento di attività congiunte non comporti una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichi l’obiettività, l’indipendenza e l’imparzialità delle parti dell’accordo.
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Articolo 59 4.
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Un’autorità di vigilanza del mercato ha facoltà di utilizzare qualsivoglia informazione ottenuta come risultato delle attività congiunte svolte nell’ambito di un’indagine da essa condotta.
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Articolo 59 5.
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L’autorità di vigilanza del mercato competente e, se del caso, la Commissione mettono a disposizione del pubblico l’accordo sulle attività congiunte, compresi i nomi delle parti coinvolte.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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