+Articolo 59 Attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato
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Articolo 59 Attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 59 1.
Le autorità di vigilanza del mercato possono stipulare accordi con altre autorità competenti per la realizzazione di attività congiunte volte a garantire la cibersicurezza e la tutela dei consumatori in relazione a specifici prodotti con elementi digitali immessi sul mercato o messi a disposizione sul mercato, in particolare i prodotti con elementi digitali che spesso presentano rischi di cibersicurezza.
Articolo 59 2.
La Commissione o l’ENISA propongono attività congiunte di verifica della conformità al presente regolamento che saranno svolte dalle autorità di vigilanza del mercato sulla base di indicazioni o informazioni riguardanti la potenziale non conformità, in diversi Stati membri, di prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai requisiti stabiliti da quest’ultimo.
Articolo 59 3.
Le autorità di vigilanza del mercato e, se del caso, la Commissione garantiscono che l’accordo sullo svolgimento di attività congiunte non comporti una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichi l’obiettività, l’indipendenza e l’imparzialità delle parti dell’accordo.
Articolo 59 4.
Un’autorità di vigilanza del mercato ha facoltà di utilizzare qualsivoglia informazione ottenuta come risultato delle attività congiunte svolte nell’ambito di un’indagine da essa condotta.
Articolo 59 5.
L’autorità di vigilanza del mercato competente e, se del caso, la Commissione mettono a disposizione del pubblico l’accordo sulle attività congiunte, compresi i nomi delle parti coinvolte.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito