+Articolo 61 3.

Articolo 61 3.

La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, all’articolo 13, paragrafo 8, quarto comma, all’articolo 14, paragrafo 9, all’articolo 25, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 5, e all’articolo 31, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito