+Articolo 61 6.
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Articolo 61 6.
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 13, paragrafo 8, quarto comma, dell’articolo 14, paragrafo 9, dell’articolo 25, dell’articolo 27, paragrafo 9, dell’articolo 28, paragrafo 5, o dell’articolo 31, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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