+Articolo 64 4.
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Articolo 64 4.
La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle autorità di vigilanza del mercato è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, se l’autore del reato è un’impresa, fino all’1 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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