+Articolo 64 Sanzioni
---+Articolo 64 1.
---+Articolo 64 2.
---+Articolo 64 3.
---+Articolo 64 4.
---+Articolo 64 5.
---+Articolo 64 6.
---+Articolo 64 7.
---+Articolo 64 8.
---+Articolo 64 9.
---+Articolo 64 10.
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Articolo 64 Sanzioni
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 64 1.
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Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza indugio, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
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Articolo 64 2.
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La non conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I e agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 000 000 EUR o, se l’autore del reato è un’impresa, fino al 2,5 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
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Articolo 64 3.
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La non conformità agli obblighi di cui agli articoli da 18 a 23, all’articolo 28, all’articolo 30, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 31, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 32, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 33, paragrafo 5, e agli articoli 39, 41, 47, 49 e 53 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR o, se l’autore del reato è un’impresa, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
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Articolo 64 4.
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La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle autorità di vigilanza del mercato è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, se l’autore del reato è un’impresa, fino all’1 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
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Articolo 64 5.
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Nel decidere l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria in ogni singolo caso, si tiene conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica e si tiene quanto segue in debita considerazione:
a)
la natura, la gravità e la durata della violazione e delle sue conseguenze;
b)
se le stesse o altre autorità di vigilanza del mercato hanno già applicato sanzioni amministrative pecuniarie allo stesso operatore economico per una violazione analoga;
c)
le dimensioni, in particolare per quanto riguarda le microimprese e le piccole e medie imprese, start up comprese, e la quota di mercato dell’operatore economico che ha commesso la violazione.
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Articolo 64 6.
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Le autorità di vigilanza del mercato che applicano sanzioni amministrative pecuniarie danno comunicazione di tale applicazione alle autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020.
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Articolo 64 7.
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Ciascuno Stato membro può prevedere regole che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.
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Articolo 64 8.
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A seconda dell’ordinamento giuridico degli Stati membri, le regole in materia di sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in modo tale che le sanzioni pecuniarie siano inflitte dai tribunali nazionali competenti o da altri organismi in base alle competenze stabilite a livello nazionale in tali Stati membri. L’applicazione di tali regole in tali Stati membri ha effetto equivalente.
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Articolo 64 9.
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Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta a qualsiasi altra misura correttiva o restrittiva applicata dalle autorità di vigilanza del mercato per la stessa violazione.
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Articolo 64 10.
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►C1
In deroga ai paragrafi da 2 a 9, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui a tali paragrafi non si applicano: ◄
a)
ai fabbricanti che si qualificano come microimprese o piccole imprese per quanto riguarda il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), o all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a);
b)
alle violazioni del presente regolamento da parte di gestori di software open-source.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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