+Articolo 64 8.
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Articolo 64 8.
A seconda dell’ordinamento giuridico degli Stati membri, le regole in materia di sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in modo tale che le sanzioni pecuniarie siano inflitte dai tribunali nazionali competenti o da altri organismi in base alle competenze stabilite a livello nazionale in tali Stati membri. L’applicazione di tali regole in tali Stati membri ha effetto equivalente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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