+Articolo 64 8.

Articolo 64 8.

A seconda dell’ordinamento giuridico degli Stati membri, le regole in materia di sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in modo tale che le sanzioni pecuniarie siano inflitte dai tribunali nazionali competenti o da altri organismi in base alle competenze stabilite a livello nazionale in tali Stati membri. L’applicazione di tali regole in tali Stati membri ha effetto equivalente.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito