+Articolo 54 3

Articolo 54 3

3.   Qualora, in seguito a una valutazione caso per caso, ritenga che la pubblicazione dell’identità, nel caso di persone giuridiche, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di persone fisiche, sarebbe sproporzionata, ivi compresi rischi inerenti alla protezione dei dati personali, metterebbe a repentaglio la stabilità dei mercati finanziari o lo svolgimento di un’indagine penale in corso, oppure provocherebbe, nella misura in cui possano essere determinati, danni sproporzionati alla persona coinvolta, l’autorità competente adotta una delle soluzioni seguenti in merito alla decisione di imporre una sanzione amministrativa:

a)

rinvia la pubblicazione fino al momento in cui cesseranno di esistere tutti i motivi che giustificano la non pubblicazione;

b)

pubblica la sanzione in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale; oppure

c)

si astiene dalla pubblicazione, qualora le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti per scongiurare ogni pericolo per la stabilità dei mercati finanziari, oppure quando tale pubblicazione non sarebbe proporzionata alla mitezza della sanzione imposta.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito