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+Articolo 35 7. |
Articolo 35 7.La valutazione contiene almeno:
a)
una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
b)
una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
c)
una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e
d)
le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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