2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 31, paragrafo 6, e all’articolo 43, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.