+Articolo 64 1.

Articolo 64 1.

Il comitato emette un parere ove un'autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A tal fine, l'autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la decisione:

a) 

è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;

b) 

riguarda una questione di cui all'articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;

▼C2

c) 

è finalizzata ad approvare i requisiti per l'accreditamento di un organismo ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, o i criteri per la certificazione di cui all'articolo 42, paragrafo 5;

▼B

d) 

è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 28, paragrafo 8;

e) 

è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure

f) 

è finalizzata ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito