+Articolo 73 2.

Articolo 73 2.

Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito